CHI SIAMO


STATUTO

Il presente statuto è parte integrante dell’atto costitutivo della società.

Articolo 1
Denominazione

    1. La società è denominata: “AIRO Servizi S.r.l.“;

    Articolo 2
    Oggetto

    2.1 La società svolge la seguente attività che ne costituisce l’oggetto sociale:

    • la realizzazione e la gestione di tutte le attività di servizi non istituzionali per l’assolvimento degli scopi della Associazione “ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA e ONCOLOGIA CLINICA A.I.R.O.”
      così come previsto all’articolo 2 dello statuto dell’Associazione stessa, ed in particolare:
      a) l’organizzazione del congresso dell’A.I.R.O., il suo funzionale svolgimento e l’attuazione dell’intera iniziativa, anche affidandola in gestione a società terze fornendo loro la consulenza tecnico scientifica in collaborazione con la controllante AIRO società scientifica.
      b) l’organizzazione di manifestazioni a carattere scientifico istituzionali;
      c) l’organizzazione di iniziative editoriali (scritte, audiovisive e multimediali), con l’esclusione di giornali quotidiani, in particolare modo l’edizione delle riviste di proprietà esclusiva della A.I.R.O e/o anche in compartecipazione con altre società scientifiche sotto tutti i punti di vista (pubblicità, stampa e spedizione) in proprio od affidando a terzi parte delle funzioni stesse;
      d) l’organizzazione di corsi di preparazione e perfezionamento della professionalità, anche avvalendosi di consulenti esterni;
      e) l’assistenza all’attività di enti che agiscono nel campo degli studi in radioterapia ed oncologia clinica, mediante il sostegno ed il rilievo dell’attività da essi svolta, dei programmi scientifici che tali enti si propongono di perseguire anche con eventuali finanziamenti e sponsorizzazioni all’uopo deliberati dall’Organo Amministrativo, previa indicazione e delibera del Consiglio direttivo dell’A.I.R.O.,
      f) il finanziamento e la sponsorizzazione di convegni e riunioni nonché seminari di studio nel campo radioterapia ed oncologia clinica e delle immagini e delle scienze correlate;
      g) l’adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;
      h) il sovvenzionamento di borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie anzidette.
      i) l’assistenza in materia amministrativa, contabile, gestionale nonché di raccolta ed elaborazione di dati statistici e contabili, nonché la fornitura di tutti i servizi amministrativi e tecnici per conto di A.I.R.O.
      La società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, mobiliare ed immobiliare, necessaria, strumentale ed utile per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese la partecipazione a consorzi ed a raggruppamenti temporanei di imprese e l’assunzione di partecipazioni o interessenze in società e/o imprese aventi oggetto sociale analogo e/o affine al proprio, nei limiti di legge; tali attività, meramente occasionali e non prevalenti rispetto all’oggetto sociale, saranno esercitate con l’osservanza delle disposizioni di cui alle Leggi n.n. 1, 52 e 197/ 1991 e della Legge del 23/11/1939 n. 1815, così come modificata dalla Legge del 7/8/1997 n. 266.

    Articolo 3
    Sede

    1. La società ha sede nel Comune di Milano.

    Articolo 4
    Durata

    1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

    Articolo 5
    Capitale

    5.1 Il capitale sociale è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero/zero).
    I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
    5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del C.C.
    E’ attribuita alla competenza dell’Assemblea dei soci l’emissione dei titoli di debito di cui all’art. 2483 del C.C.
    La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio ed essere iscritta a cura dell’Organo Amministrativo nel Registro delle Imprese. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall’art. 2482 bis, comma 2, del C.C., in previsione dell’Assemblea ivi indicata, può essere omesso.
    5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

    Articolo 6
    Domiciliazione

    1. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dell’Organo di Controllo e del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese. E’ onere dei soci comunicare alla società, ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, anche il numero di telefax e gli indirizzi di a-mail e PEC. In mancanza non sarà possibile l’utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

    Articolo 7
    Unico socio

    7.1 Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio, l’Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell’art. 2470 del C.C.
    Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l’Organo Amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l’iscrizione nel Registro delle Imprese. L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

    Articolo 8
    Soggezione ad attività di direzione e controllo

    1. La società deve indicare l’eventuale propria soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell’Organo Amministrativo, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all’art. 2497 bis, comma 2, del C.C.

    Articolo 9
    Amministratori

    9.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
    a) da un Amministratore Unico;
    b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque Amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.
    9.2 Per Organo Amministrativo si intende l’Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.
    9.3 Gli Amministratori possono essere anche non soci.
    9.4 Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 del C.C.

    Articolo 10
    Durata della carica, revoca, cessazione

    10.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all’atto della loro nomina.
    In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.
    10.2 Gli Amministratori sono rieleggibili.
    10.3.1 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.
    10.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori (purché non rappresentino la metà degli Amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.
    10.3.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei Consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l’art. 2386, 2 comma, del C.C.

    Articolo 11
    Consiglio di Amministrazione

    11.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente.
    11.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 12, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
    11.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
    La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori.
    Il procedimento deve concludersi entro otto giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
    11.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, non computandosi le astensioni.
    11.5 Le decisioni assumono la data dell’ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
    11.6 Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

    Articolo 12
    Adunanze del Consiglio di Amministrazione

    12.1 In caso di richiesta di almeno un Amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
    12.2 In questo caso, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
    12.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, membri dell’Organo di controllo o Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
    12.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, in Svizzera o nel territorio di un altro stato membro dell’Unione Europea.
    12.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i membri dell’Organo di controllo o il Revisore, se nominati.
    12.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
    a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
    c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
    12.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
    12.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

    Articolo 13
    Poteri dell’Organo Amministrativo

    13.1 All’Organo Amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine l’Organo Amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e l’atto di nomina riservano espressamente ai soci, salvo diversa disposizione all’atto della nomina.
    13.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 5 e 6 dell’art. 2381 del C.C. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’art. 2475, comma 5, del C.C.
    13.3 Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli Amministratori non siano d’accordo circa la eventuale revoca di uno degli Amministratori delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e devono entro quindici giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo.
    13.4 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

    Articolo 14
    Rappresentanza

    14.1 L’Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.
    14.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri delegati, se nominati.
    14.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.
    14.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

    Articolo 15
    Compensi degli Amministratori

    15.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.
    15.2 I soci possono inoltre assegnare all’Amministratore Unico o agli Amministratori, non dipendenti pubblici, una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un’indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l’accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.
    15.3 In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di Consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.
    15.4 Con riferimento all’art. 11, comma 6, del D.LGS. 18 dicembre 1997 n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.
    L’assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.
    E’ altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall’art. 5, comma 3, del D.LGS. n. 472/1997.
    La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall’ufficio o dall’ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.
    15.5 Non è consentita la rinunzia o la transazione da parte della società all’azione di responsabilità contro gli Amministratori.

    Articolo 16
    Organo di Controllo

    16.1 Qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, questo, nel rispetto della vigente normativa, potrà essere monocratico o collegiale, a scelta dei soci. I soci possono nominare anche un revisore. 
    16.2 La nomina dell’Organo di Controllo o di un revisore è obbligatoria nei casi previsti dall’articolo 2477 del Codice Civile. 
    16.3 Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell’Organo di Controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

    Articolo 17
    Composizione e durata

    17.1 L’Organo di Controllo è eletto dall’assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge. I componenti dell’Organo di Controllo, sia esso monocratico o collegiale, restano in carica tre esercizi e sono rielegibili e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.
    17.2 Nel caso di nomina di un Organo di Controllo collegiale, lo stesso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.

    Articolo 18
    Cause di ineleggibilità e di decadenza

    1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2399 del C.C.

    Articolo 19
    Decisioni dei soci

    19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
    19.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, anche secondo quanto previsto al precedente articolo 13:
    a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
    b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell’Organo Amministrativo;
    c) la nomina dell’Organo di controllo o del Revisore;
    d) le modificazioni dello statuto;
    e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una sostanziale modificazione dei diritti dei soci nonché le decisioni di compiere atti di acquisto o vendita di beni immobili ed atti di mutuo e le decisioni di assumere partecipazioni o interessenze in altre società e/o imprese;
    f) le decisioni in ordine all’anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell’art. 2487, 1 comma, del C.C.;
    g) il trasferimento di indirizzo della società all’interno dello stesso comune.

    Articolo 20
    Diritto di voto

    20.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.
    20.2 In ogni caso, il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

    Articolo 21
    Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

    21.1 Salvo quanto previsto al 1 comma del successivo articolo 22, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, così come previsto dal Codice Civile.
    21.2 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

    Articolo 22
    Assemblea

    22.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 19.2, lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. 
    22.2 L’Assemblea deve essere convocata dall’Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, in Svizzera o nel territorio di un altro stato membro dell’Unione Europea.
    In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l’Assemblea può essere convocata dall’Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.
    L’Assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l’Assemblea per l’approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.
    22.3 L’Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
    Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
    22.4 Anche in mancanza di formale convocazione, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l’Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. Se gli Amministratori o l’Organo di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all’Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

    Articolo 23
    Svolgimento dell’assemblea

    23.1 L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.
    23.2 Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
    23.3 L’Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
    – che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    – che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    – che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
    In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

    Articolo 24
    Deleghe

    24.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’Assemblea può farsi  rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
    24.2 Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
    24.3 E’ ammessa anche una delega a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

    Articolo 25
    Verbale dell’Assemblea

    25.1 Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.
    25.2 Il verbale deve indicare la data dell’Assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
    Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 23.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
    25.3 Il verbale dell’Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

    Articolo 26
    Quorum costitutivi e deliberativi

    26.1 L’Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
    26.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
    26.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del 3 comma dell’art. 2468 del C.C., è necessario il consenso di tutti i soci.
    26.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche e/o più elevate maggioranze.
    26.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l’art. 2368, comma 3, del C.C.

    Articolo 27
    Bilancio e utili

    27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
    27.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

    Articolo 28
    Scioglimento e liquidazione

    28.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:
    a) per il decorso del termine;
    b) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l’Assemblea, all’uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
    c) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’Assemblea;
    d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall’art. 2482 ter del C.C.;
    e) nell’ipotesi prevista dall’art. 2473 del C.C.;
    f) per deliberazione dell’assemblea;
    g) per le altre cause previste dalla legge.
    28.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l’Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
    28.3 L’Assemblea, se del caso convocata dall’Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
    – il numero dei liquidatori;
    – in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
    – a chi spetta la rappresentanza della società;
    – i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
    – gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidatore.

    Articolo 29
    Disposizioni applicabili

    29.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

    Letto, confermato e sottoscritto.

    Milano, 13 luglio 2018.

    F.to Stefano Maria Magrini
    F.to Luigi Colella
    F.to Giuseppe Franco notaio

    AIRO Servizi SRL